REGOLAMENTO PER L’ACCESSIBILITA’ E FRUIZIONE PUBBLICA

DELL’AREA DIDATTICA NATURALISTICA “LA FRANCESA”

 

 

 

Art. 1 – Premessa

Il Comune di Carpi è proprietario di un terreno identificato al N.C.T.R. al foglio 38, mappali 31, 32, 33, 34, denominato “Fondo la Francesa”, di complessivi mq. 229.858.

In data 22 maggio 2003, Prot. Gen.le 18614, il Gruppo Attivo di Carpi della Sezione regionale dell’Emilia Romagna del WWF Italia ha proposto all’Amministrazione Comunale un progetto per la realizzazione, su tale area, di un “prato umido”, con le seguenti finalità specifiche:

·          costituzione di una zona umida temporanea caratterizzata da bassi livelli dell’acqua, idonea allo svolgimento di tutte o di parte delle fasi del ciclo biologico e riproduttivo delle specie di flora e fauna selvatica per le quali la superficie è maggiormente vocata secondo criteri biogeografici;

·          valorizzazione naturalistica dell’area su cui sviluppare attività di fruizione riconducibili alle varie forme di ecoturismo, di didattica naturalistica, di conservazione delle specie animali e vegetali e di promozione della biodiverità;

·          realizzazione ed organizzazione, per le finalità di cui sopra, di specifici percorsi didattici, nonché delle aree e strutture adibite a parcheggio e accoglienza.

Al fine di realizzare il progetto suddetto, il Gruppo Attivo di Carpi della Sezione regionale dell’Emilia Romagna del WWF Italia, in data 26 marzo 2004, si è costituito in associazione locale di volontariato, denominata “PANDACARPI”, iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato di Modena, ai sensi dell’Articolo 6 della Legge 11 agosto 1991 n° 266 e della Legge Regione Emilia-Romagna  2 settembre 1996 n° 37.

Con Delibera di Giunta n° 106 del 10.05.2004, esecutiva il 22.05.2004, il Comune di Carpi ha aderito alla proposta sopra citata per la realizzazione e gestione dell’area a fini didattico-naturalistici, approvando i relativi elaborati progettuali e gli indirizzi per la concessione in uso del terreno all’associazione proponente.

Con Decisione del Responsabile del Settore A2 – Ambiente n° 1818 del 15.07.04, il terreno suddetto è stato concesso in uso gratuito all’associazione di volontariato PANDACARPI ed è stato approvato lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti fra Amministrazione comunale e associazione di volontariato.

La  convenzione per la concessione in uso e gestione del terreno denominato “Fondo la Francesa” fra Comune di Carpi e associazione PANDACARPI è stata stipulata in data 17 luglio 2004.

L’articolo 2, punto B della convenzione suddetta, prevede che l’accessibilità e fruizione pubblica dell’area, una volta conclusisi gli interventi necessari per la sua valorizzazione naturalistica, venga regolata da apposito regolamento, da redigere in collaborazione e accordo fra Comune di Carpi e associazione PANDACARPI.

Il medesimo articolo indica, inoltre, gli obiettivi specifici che debbono essere perseguiti nel regolamento, finalizzati ad individuare forme di fruizione pubblica dell’area compatibili con una sua adeguata tutela.

 

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare l’accessibilità e fruizione pubblica dell’area didattica naturalistica “La Francesa”, identificata al N.C.T.R. al foglio 38, mappali 31, 32, 33, 34, ai sensi dell’art. 2 punto B della convenzione stipulata in data 17 luglio 2004 fra Comune di Carpi e associazione PANDACARPI.

Obiettivo specifico del presente regolamento è quello di individuare forme di accessibilità e di fruizione pubblica compatibili con un’adeguata tutela dell’area dal punto di vista ambientale e naturalistico.

In particolare il presente regolamento conterrà disposizioni finalizzate a:

a)      privilegiare l’accesso e la fruizione per singoli e gruppi nell’ambito di visite organizzate;

b)      consentire, comunque, l’accesso regolamentato a singoli o gruppi non organizzati e non accompagnati;

c)      garantire la salvaguardia dell’equilibrio naturale dell’area e delle specie animali e vegetali ospitate;

d)      consentire agli operatori del Centro di Educazione Ambientale Carpi-Novi-Soliera il libero accesso all’area per l’organizzazione autonoma di attività e iniziative rientranti nell’ambito dei compiti istituzionalmente assegnati al CEA dai Comuni di Carpi, Novi e Soliera.

 

Art. 3 – Accessibilità e fruizione per singoli e gruppi

Fatte salve le limitazioni specificatamente previste nel presente regolamento, il centro visite, i punti di osservazione e percorsi didattici realizzati nell’area naturalistica didattica () sono accessibili e fruibili liberamente e gratuitamente da singoli o gruppi, mentre resta interdetta all’accesso pubblico ogni altra parte dell’area.          
In particolare:

a)      L’accesso è consentito solo a piedi ed esclusivamente per attività turistiche, scientifiche e didattico-educative, da svolgersi all’interno dei sentieri e nell’ambito della viabilità segnalata.

b)      L’accesso, di norma, è consentito esclusivamente nei periodi, giorni e orari d’apertura indicati da apposito cartello da affiggere all’ingresso dell’area.

c)      L’apertura al pubblico, di norma, è garantita tutti i sabato pomeriggio e le domeniche comprese nel periodo  1° marzo -  30 giugno e  1° settembre - 30 novembre di ogni anno. Nei giorni festivi infrasettimanali l’apertura al pubblico viene stabilita dall’Associazione PANDACARPI e comunicata nelle forme ritenute più idonee, nonché con avviso presso l’ingresso dell’area.

d)      Nei giorni di apertura al pubblico, l’accesso dei gruppi (scolaresche e non) comprendenti più di 20 persone, è soggetto a preventiva comunicazione da inoltrare  all’Associazione PANDACARPI con almeno 10 giorni d’anticipo. Nella comunicazione dovrà essere indicata la data e l’ora prevista di accesso all’area, nonché il tempo di permanenza, al fine di consentire, in caso di presenza contemporanea di gruppi molto numerosi, una limitazione/regolamentazione dell’escursione. Solo in tal caso l’Associazione comunicherà tempestivamente eventuali prescrizioni e modalità particolari di visita.

e)      L’accesso alle  scolaresche , è garantito, di norma, anche nei giorni in cui non è prevista l’apertura dell’area naturalistica, previa prenotazione da inoltrare all’Associazione PANDACARPI con almeno 10 giorni d’anticipo.      
L’accesso di gruppi diversi dalle scolaresche, invece, può essere consentito anche nei giorni in cui non è prevista l’apertura dell’area naturalistica, solo su manifesta disponibilità dell’Associazione. In tal caso è obbligatoria la prenotazione da inoltrare all’Associazione con almeno 10 giorni d’anticipo.

f)        Le visite per le quali viene specificatamente richiesta la guida di volontari dell’Associazione, salvo quelle ordinariamente organizzate da PANDACARPI negli orari di apertura al pubblico, possono essere effettuate esclusivamente su prenotazione, da inoltrare all’Associazione con almeno 10 giorni di anticipo, al fine di consentire, in caso di presenza contemporanea di gruppi molto numerosi, una limitazione/regolamentazione dell’escursione. Le visite guidate organizzate e gestite da PANDACARPI si svolgono per gruppi secondo un itinerario prestabilito che dovrà essere rispettato; per tali visite PANDACARPI potrà prevedere il versamento di un contributo da parte dei partecipanti (esclusi portatori di handicap), il cui ammontare sarà periodicamente stabilito in accordo con il Comune di Carpi; le entrate provenienti dai contributi suddetti confluiranno in un fondo destinato a coprire le spese sostenute dall’Associazione per la gestione dell’area, escludendosi qualsiasi attività di lucro. Le scuole dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera in visita all’area sono, in ogni caso, esonerate dal versamento dell’eventuale contributo.    
I gruppi e le scolaresche in visita che non richiedono la guida dei volontari di  PANDACARPI, dovranno designare un “responsabile” con funzioni di guida e accompagnamento del gruppo; il nominativo del “responsabile” dovrà essere comunicato all’Associazione all’atto dell’accesso all’area;

g)      nell’ambito di iniziative comunali, provinciali, regionali o di natura privata, possono essere previste aperture straordinarie, previ accordi fra Comune di Carpi e associazione PANDACARPI;

h)      gli operatori del Centro di Educazione Ambientale Carpi-Novi-Soliera hanno libero accesso all’area per l’organizzazione autonoma di attività e iniziative rientranti nell’ambito dei compiti istituzionalmente assegnati al CEA dai Comuni di Carpi, Novi e Soliera (es. visite guidate di scolaresche, attività di ricerca e documentazione, ecc.). Ogni attività condotta dagli operatori del CEA presso l’area, dovrà tuttavia essere comunicata all’Associazione PANDACARPI e dovranno essere preventivamente concordati i giorni, gli orari, le modalità di svolgimento delle iniziative, nonché il numero di partecipanti;

i)        nel periodo di nidificazione degli uccelli (primavera-estate), previo parere positivo del Referente scientifico dell’associazione, potranno essere promosse esclusivamente attività educative e turistiche compatibili con la fase di riproduzione degli uccelli;

l)        per motivate esigenze di natura tecnica (es. manutenzioni, sicurezza, ecc.) o di protezione della fauna e della flora, alcune delle zone accessibili pubblicamente (centro visite, punti di osservazione e percorsi didattici realizzati), previa comunicazione al Comune di Carpi, possono essere temporaneamente o permanentemente interdette all’accesso pubblico. Tali zone dovranno essere adeguatamente perimetrate e segnalate mediante appositi cartelli di divieto di accesso. In tali aree l’accesso sarà consentito solo ai componenti del comitato scientifico di PANDACARPI e, eventualmente, a ospiti autorizzati dal responsabile della gestione dell’area e solo per motivi di studio;

m)   le auto dei visitatori potranno sostare esclusivamente nei parcheggi appositamente predisposti.

 

Art. 4 – Attività non consentite

Nell’area didattica naturalistica non è consentito:

a)      ogni tipo di attività che possa disturbare gli animali presenti ed alterare le condizioni dell’ambiente;

b)      l’accesso non autorizzato del pubblico ai sentieri didattici, al centro visite e ai punti d’osservazione, nei periodi e giorni chiusi alla visita;

c)      l’abbandono dei sentieri tracciati;;

d)      l’accesso non autorizzato con cavalli e animali in genere (salvo che con i cani che accompagnano persone non vedenti) , biciclette, veicoli a motore o mezzi meccanici (ad esclusione dell’accesso per urgenti e improrogabili motivi di servizio);

e)      produrre suoni e rumori molesti;

f)        raccogliere piante e funghi, tagliare alberi (salvo autorizzazione motivata rilasciata dal Comune di Carpi), catturare animali, danneggiare la vegetazione e le strutture/attrezzature dell’area;

g)      introdurre animali di qualsiasi genere e specie, salvo i cani che accompagnano persone non vedenti in occasione delle visite;

h)      abbandonare rifiuti di ogni genere;

i)        campeggiare, accendere fuochi o usare strumenti e materiali infiammabili;

l)        esercitare attività di caccia (DGP 319 del 30.07.02 e DGP 337 del 27.08.02), pesca e balneazione.

 

Art. 5 – Attività consentite

Nell’area didattica naturalistica è consentito:

a)      svolgere, durante gli orari di apertura al pubblico, riprese fotografiche o filmati a scopo amatoriale, purché si adottino comportamenti tali da non arrecare in alcun modo disturbo agli animali o causare danni alla vegetazione, alla flora o alle infrastrutture;

b)      svolgere, al di fuori degli orari di apertura al pubblico, attività di ricerca scientifica, nonché riprese fotografiche e/o cinematografiche di carattere amatoriale o professionale, previa specifica richiesta di autorizzazione da presentare all’Associazione PANDACARPI con un  anticipo di almeno trenta giorni.
La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una descrizione analitica delle attività da svolgere e delle attrezzature e apparecchiature utilizzate, la durata delle attività e la frequenza con cui gli addetti saranno presenti nell’area, l’elenco degli addetti adibiti alle attività oggetto di richiesta di autorizzazione, l’indicazione del prodotto finale delle attività svolte.          
A seguito di valutazione della richiesta verrà rilasciata espressa autorizzazione (non è ammesso silenzio-assenso) che conterrà nel dettaglio le condizioni tecniche, amministrative  ed economiche per lo svolgimento delle attività suddette; copia dell’autorizzazione sarà inviata per conoscenza al Comune di Carpi; copia di tutti i materiali prodotti a seguito delle attività di cui sopra dovrà, in ogni caso, essere gratuitamente fornita al Comune di Carpi;

c)      la raccolta di piante officinali e di piante appartenenti alla flora spontanea per scopi di studio è consentita esclusivamente previa acquisizione di autorizzazione espressa da parte dell’Associazione PANDACARPI; copia dell’autorizzazione sarà inviata per conoscenza al Comune di Carpi;

d)      altre attività non contemplate nel presente articolo sono consentite esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Carpi su parere dell’Associazione PANDACARPI.

 

Art. 6 – Vigilanza

Sono incaricati di far osservare le prescrizioni di cui al presente regolamento gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, nonché le Guardie Ecologiche Volontarie incaricate dalla Provincia di Modena.

I volontari dell’Associazione PANDACARPI (o gli operatori del Centro Educazione Ambientale Carpi-Novi-Soliera in caso di visite guidate organizzate dal CEA), sono autorizzati ad allontanare le persone non autorizzate presenti nell’area al di fuori degli orari e giorni consentiti, nonché coloro che disturbassero gli animali o danneggiassero la flora, l’ambiente e le strutture/attrezzature dell’area, segnalandone i nominativi agli organi di vigilanza sopra specificati per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste all’art. 7.

 

Art. 7 – Sanzioni

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento non specificatamente contemplate da altre leggi o disposizioni, a carico dei trasgressori saranno elevati appositi verbali di accertamento e per ogni violazione sarà applicata, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, la sanzione amministrativa di € 104,00, fatta salva ogni azione risarcitoria del danno arrecato.

 

Art. 8 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fatte salve modifiche e/o integrazioni sostanziali per le quali è richiesta formale approvazione del Consiglio comunale, si rinvia a specifiche disposizioni concordate fra Associazione PANDACARPI e Amministrazione Comunale e formalizzate tramite decisione del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente. Tali decisioni costituiranno specificazione e interpretazione autentica delle presenti norme e non dovranno essere in contrasto con le stesse.